Preambolo.
Visto l’Art. 4, comma 2, Cost. che così recita: “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”;
Visto l’Art. 41 Cost., che così recita: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La legge stabilisce i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”;
Il Codice Deontologico dell’Assiomae è l’insieme dei princìpi e delle regole di buon senso che ogni iscritto è tenuto ad osservare e alle quali devi ispirarsi nell’esercizio della propria professione ed è destinato a garantire il corretto svolgimento della professione a titolo individuale, associato o societario, dell’attività professionale libera o dipendente a presidio dei valori e interessi generali connessi all’esercizio professionale e nel rispetto dell’Art. 2233 Codice civile. A tal fine il Professionista, deve conformare la propria condotta ai principi e ai doveri di cui al Titolo II.
Ove la prestazione sia resa all’estero, il Professionista è tenuto al rispetto delle presenti norme deontologiche, nonché di quelle applicabili nel paese in cui si svolge la prestazione, se esistenti. Ove le norme deontologiche estere siano in contrasto con quelle italiane, prevalgono queste ultime.
Con la sua attività, l’Organizzatore di Matrimoni ed Eventi, nel comprendere e tradurre le esigenze dei clienti finali, rende la sua opera per realizzare la commessa offerta, fornendo la propria conoscenza e la propria professionalità, garantendo la soddisfazione del cliente.
Per poter svolgere al meglio il suo compito, l’Organizzatore di Matrimoni ed Eventi ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura, tenendo conto inoltre che il rapporto con il cliente finale si basa sulla fiducia, si connota in senso personale e sociale, ed è aspettativa di un comportamento corretto e cooperativo basato su standard e regole comunemente condivise. Tale aspettativa si fonda sulla conoscenza diretta del professionista, ma anche e soprattutto sull’affidabilità della categoria alla quale appartiene.
Con la sua firma, dichiara e rivendica la responsabilità, intellettuale e tecnica, della prestazione espressa. Il ruolo riconosciutogli dalla Società richiede che l’Organizzatore di Matrimoni ed Eventi curi la propria formazione, conservando e accrescendo il sapere con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività, in modo da comprendere l’ambiente, i luoghi e le relazioni economiche, sociali e culturali.
L’inosservanza dei princìpi indicati dal presente Codice Deontologico si configura come fatto disdicevole nell’esercio della propria attività e comporta l’esclusione immediata dall’associazione e da tutti i benefit inclusi.
Princìpi generali del Codice Deontologico.
Capitolo I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1 – Il presente Codice si applica agli Organizzatori di Matrimoni ed Eventi e figure collaterali, d’ora in poi definiti “Professionista”.
Capitolo II
DOVERI GENERALI
Art. 2 – Professionalità specifica
Il Professionista per svolgere l’attività indicata è tenuto a frequentare corsi di formazione professionalizzanti, senza i quali cade la qualifica di Organizzatore di Matrimoni ed Eventi. Costituisce comportamento disciplinarmente rilevante, l’uso di un titolo professionale non conseguito.;
Il Professionista, nel compimento della propria attività professionale, deve costantemente ispirarsi al rispetto delle persone ed è tenuto ad agire nel rispetto della Costituzione e delle leggi, respingendo ogni influenza irregolare ed illegale;
Il Professionista deve conformare la sua attività al principio di professionalità specifica, qualunque sia la forma che regola l’incarico professionale;
Il Professionista deve cura e con la diligenza del buon padre di famiglia ogni lavoro affidatogli, rifiutando i lavori di cui non ha competenze specifiche;
Il Professionista ha l’obbligo morale di tenersi aggiornato professionalmente;
Il Professionista si comporta in modo decoroso e professionale anche al di fuori dell’esercizio della propria attività;
Il Professionista , ove non esegua personalmente la prestazione, può ricorrere a collaboratori e, più in generale l’utilizzazione di una stabile organizzazione, deve avvenire sotto la propria direzione e responsabilità;
Capitolo III
PRINCIPI GENERALI
Art. 3 – Lealtà e correttezza
Il Professionista deve lavorare con correttezza e lealtà, rispettando gli obblighi di riservatezza, sia nei confronti dei clienti che verso collaboratori e partner;
Il Professionista non deve, in nessun caso, attribuirsi la paternità del lavoro compiuto da altri. L’inosservanza di tale norma costituisce grave mancanza professionale. Non deve altresì citare o fornire documentazione atta a fare apparire come esclusivamente propria un’opera progettata in collaborazione con altri colleghi professionisti, senza indicarne i nominativi e le specifiche mansioni svolte.
Art. 4 – Indipendenza
Nell’esercizio dell’attività professionale il Professionista ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti di qualunque natura.
Art. 5 – Riservatezza
- Il Professionista deve ispirare la sua condotta al riserbo sul contenuto della prestazione e a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione della medesima.
- Il Professionista non può divulgare notizie e informazioni riservate ricevute anche occasionalmente.
- Il Professionista è tenuto a tale dovere anche nei confronti di coloro con i quali il rapporto professionale è cessato e verso coloro che a lui si rivolgono per chiedere assistenza senza che l’incarico si perfezioni.
- Il Professionista è tenuto a richiedere il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione professionale, nonché a creare le condizioni affinché la stessa sia mantenuta riservata da parte dei dipendenti e da tutti coloro che, non iscritti all’Ordine, operano a qualunque titolo, nel suo studio o per conto dello stesso.
Art. 6 – Competenza e diligenza
Il Professionista deve svolgere l’attività professionale secondo scienza, coscienza e con perizia qualificata.
Il Professionista ha l’obbligo di rifiutare incarichi che non può svolgere con la necessaria competenza e con un’organizzazione adeguata.
Il Professionista non deve vantare credito con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale per sé o per altri.
Art. 7 – Aggiornamento professionale
Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale nel migliore interesse del cliente finale, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.
Il mancato rispetto dell’obbligo di aggiornamento professionale e la mancata, o l’infedele certificazione del percorso di aggiornamento seguito, costituisce illecito disciplinare.
Art.8 – Legalità
Il Professionista nell’esercizio della professione e nell’organizzazione della sua attività, è tenuto a rispettare le leggi dello Stato, l’ordinamento professionale e le deliberazioni dell’associazione.
La concorrenza deve svolgersi secondo i principi stabiliti dall’ordinamento, comunitario e interno, e dalle norme deontologiche che lo attuano. È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro.
Il Professionista deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
Il Professionista è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività professionale, quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della categoria professionale.
Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni reato punito con norme penali relativo a fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso, nonché per concorso nell’associazione di tipo mafioso.
Capitolo III
L’ESERCIZIO PROFESSIONALE
Art. 9 – L’Incarico professionale
Il rapporto con il cliente finale è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà e correttezza. Il Professionista deve eseguire diligentemente l’incarico conferitogli, purché questo non contrasti con la propria autonomia intellettuale e tecnica.
Il Professionista deve rapportare alle sue effettive capacità, la quantità e la qualità degli incarichi e deve rifiutare quelli che non può espletare con sufficiente cura e specifica competenza.
L’incarico professionale si configura come contratto di prestazione d’opera intellettuale, ai sensi dell’Art. 2222 e seguenti del Codice Civile; qualunque sia la forma contrattuale che lo regola, questi si basa sulla fiducia e deve conformarsi al principio di professionalità specifica.
Il Professionista deve anteporre gli interessi del cliente finale a quelli personali, senza ovviamente incidere sul decoro e sul rispetto della dignità personale;
Il Professionista dovrà utilizzare tutte le forme di cautela nello svolgimento del proprio lavoro, al fine di non compromettere la buona riuscita della commessa;
Art. 10 – Accettazione dell’incarico, Contratti e Compensi
Il Professionista deve far conoscere tempestivamente al committente la sua decisione di accettare o meno l’incarico.
Ricordando che la tariffa professionale è sinonimo di professionalità, il Professionista stabilisce autonomamente, in base alla propria reale professionalità, secondo il buon senso logico, al mercato locale e all’impegno generale richiesto, la propria tariffa professionale; la misura del compenso, previamente resa nota al committente in forma scritta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi.
L’associazione stabilisce un Onorario generico che oscilla tra 300,00€ e 3.000,00€;
L’incarico professionale deve essere obbligatoriamente redatto per iscritto, al fine di limitarne obblighi e responsabilità.
Il contratto deve essere sottoscritto da entrambe le parti e nello stesso andranno indicati tutti i costi e gli oneri professionali;
Il Professionista deve indicare nel contratto i criteri di calcolo per il compenso per la propria prestazione, rendendo noto al cliente finale il grado di complessità dell’incarico, e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
Nel caso in cui, in corso d’opera della commessa, si verifichino cause impreviste ed imprevedibili tali da modificare le originarie pattuizioni dell’incarico, il Professionista è tenuto a comunicare al cliente finale per iscritto, ogni variazione del compenso dovuta e solo dopo approvazione scritta del cliente finale concordando così le nuove modalità e compensi; solo successivamente potrà continuare con i lavori.
Il Professionista potrà chiedere nel contratto la corresponsione di anticipi e nonché di acconti sugli onorari commisurati alla quantità e complessità della prestazione professionale.
Il Professionista, in caso di mancato pagamento, non può chiedere un compenso maggiore di quello già concordato, salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.
Il Professionista che detiene somme del cliente, o per conto del cliente, deve operare con scrupolo e rigore secondo i principi della buona amministrazione economica.
La rinuncia, totale o parziale, al compenso è ammissibile soltanto in casi eccezionali, e deve essere comprovata da ragioni atte a giustificarla.
La rinunzia totale o la richiesta di un onorario con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di mercato tale a indurre il cliente finale ad assumere una decisione di natura commerciale, falsandone le scelte economiche, è da considerarsi comportamento anticoncorrenziale e grave infrazione deontologica.
Art. 11 – Incarico congiunto
Nel caso in cui si verifichi l’opportunità di incarico congiunto con altro Professionista, da cui si riceve l’incarico congiunto,il professionista incaricato deve stabilire rapporti di fattiva collaborazione nel rispetto dei relativi compiti e competenze professionali, informandosi reciprocamente sull’avanzamento dei lavori e loro modifiche.
Inoltre deve:
- a) concordare la condotta nonché le prestazioni da svolgere;
- b) evitare di stabilire contatti diretti con il committente senza una intesa preventiva con il collega;
- c) astenersi da atti e comportamenti tendenti ad attirare il committente nella propria sfera professionale.
Art. 12 – Esecuzione dell’incarico
Il Professionista deve svolgere l’incarico con diligenza e perizia e deve informare il cliente finale, con semplicità e chiarezza, sugli elementi essenziali dell’incarico, del suo svolgimento e di ogni sua evoluzione.
In particolare, è tenuto a:
- a) proporre al committente soluzioni alternative;
- b) proporre idee innovative;
- c) soluzioni orginali;
Art. 13 – Cessazione dell’incarico
Il Professionista non deve proseguire l’incarico qualora:
sopravvengano circostanze o vincoli che possano condizionarne la condotta.
la condotta o le richieste del committente ne impediscono il corretto svolgimento.
non sia in grado di proseguire l’incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà della prestazione, ha il dovere di informare il committente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.
Il Professionista deve avvisare tempestivamente il Committente della cessazione dell’incarico e metterlo in condizione di non subire danni.
Art. 14 – Rinuncia all’incarico
Il Professionista, fatto salvo quanto previsto dalla legge o dall’accordo stipulato, in caso di rinuncia all’incarico, deve dare al committente un preavviso e deve metterlo in condizione di non subire danni. Deve inoltre prendere provvedimenti idonei a non danneggiare i colleghi in caso di incarico di gruppo e i colleghi che lo sostituiranno.
Art. 15 – Responsabilità patrimoniale
Il Professionista deve porsi in condizione di poter far fronte a qualsiasi imprevisto cagionato durante l’esercizio della professione; a tal fine è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al committente dall’esercizio dell’attività professionale.
Art. 16 – Pubblicità
Il Professionista sceglie in totale autonomia i mezzi di comunicazione pubblicitaria, tempistiche e modalità, secondo le proprie disponibilità.
La pubblicità dev’essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria rispetto alla concorrenza.
Capitolo IV
I RAPPORTI CON I COLLABORATORI
Art. 17 – Rapporti con i colleghi
Fatto salvo che vigono i Princìpi generali del codice deontologico, il rapporto tra colleghi deve essere sempre improntato a correttezza e lealtà, indipendenza morale ed economica.
Il professionista deve astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti di un collega, tenendo conto che la concorrenza sleale può essere punita attraverso sanzioni dettate dal Consiglio Direttivo;
Art. 18 – Rapporti con collaboratori e dipendenti
Nei rapporti con i collaboratori, da intendersi tutti i prestatori d’opera che svolgono lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, e nei confronti dei dipendenti, da intendersi tutti coloro che svolgono prestazioni di lavoro con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e con vincolo di subordinazione, il Professionista deve compensare la collaborazione in proporzione all’apporto ricevuto.
Il Professionista nei confronti dei propri collaboratori, dovrà regolamentare come indicato per legge i rapporti con costoro, mantenendo i patti e gli accordi definiti al momento dell’inizio della collaborazione.
Il Professionista è responsabile disciplinarmente quando incarica i collaboratori di prestazioni per le quali non sono abilitati.
Il Professionista deve assicurarsi che i collaboratori siano a conoscenza e rispettino gli obblighi di riservatezza.
Art. 19 – Rapporti con tirocinanti
Nei rapporti con i tirocinanti il Professionista è tenuto a fornire i propri insegnamenti della pratica professionale e a compiere quanto necessario per assicurarne l’adempimento del lavoro del tirocinante, con particolare cura per le regole deontologiche.
Il Professionista deve improntare il rapporto con chi svolge il tirocinio, alla massima chiarezza e trasparenza, con particolare attenzione ai compiti e alle modalità di espletamento dello stesso.
Capitolo V
POTESTA’ DISCIPLINARE
Art. 20 – Potestà disciplinare
Fatto salvo quanto previsto dalla legge, spetta al Consiglio Direttivo la potestà di decidere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche nel rispetto di quanto previsto all’articolo successivo.
Le sanzioni, nei limiti definiti dal Capitolo VII, devono essere omogenee, adeguate alla gravità dei fatti e devono tener
conto della reiterazione della condotta nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.
Capitolo VI
SANZIONI
Art. 21 – Sanzioni
Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme, ai sensi della normativa vigente, sono:
- a) l’avvertimento,
- b) la censura,
- c) la sospensione,
- d) la cancellazione.
Sono fatte salve comunque, le sanzioni disposte dalle leggi dello Stato.
Ogni violazione deontologica di cui alle presenti norme:
– è colposa quando l’evento non è voluto dal Professionista e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline; ogni violazione deontologica colposa comporta la sanzione minima dell’avvertimento fino alla sanzione massima della sospensione per dieci giorni
– è dolosa quando l’evento dannoso o pericoloso, è il risultato dell’azione od omissione dal Professionista preveduta e voluta come conseguenza; ogni violazione deontologica dolosa comporta la sanzione minima della sospensione per dieci giorni fino alla sanzione massima della cancellazione.
Ogni infrazione relativa ad incompatibilità e concorrenza sleale, e ogni altra infrazione in grado di arrecare danno materiale o morale a terzi, comporta la sanzione della sospensione.
Nei casi di recidività relativi a infrazioni previste ai precedenti commi sono imputabili sanzioni corrispondenti alla
categoria di infrazione immediatamente superiore.
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La regola deontologica rende prevedibili e coercibili i comportamenti dei singoli professionisti costruendo così l’affidabilità di una categoria e, quindi, la sua credibilità. La credibilità si fonda su una corretta condotta professionale e si alimenta nella capacità del Professionista di essere all’altezza del ruolo che la Società gli affida. Il Codice deontologico tutela il decoro della categoria quale patrimonio che gli Organizzatori di Matrimoni ed Eventi devono preservare per un corretto rapporto con il Cliente finale per mantenere la fiducia che la Società ripone in ciascuna figura professionale.